Art. 1. Denominazione
L’Associazione culturale non a scopo di lucro è denominata:
“TUSCAN AVIATION – AIRPLANES ENTHUSIASTS ”


Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in Pisa (PI) Via Fra Mansueto n.9 .


Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro,
che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della
struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’associazione ha per finalità l’obiettivo di promuovere e far conoscere l’hobby della fotografia
aeronautica, conosciuta in gergo come “Spotting”, e tutto ciò che concerne il mondo dell’aviazione con
un occhio di riguardo verso la zona geografica sede dell’associazione stessa. Non esiste alcun fine di
lucro ma bensì viene posto lo scopo di diffondere il più possibile in Italia la cultura aeronautica anche
tramite interazioni con i vari enti e autorità locali, mediante mostre, incontri, dibattiti o qualunque altro
mezzo che consenta di far conoscere questa realtà in costante crescita.
L’Associazione potrà organizzare conferenze, convegni, viaggi e scambi con Associazioni culturali e
sociali nel territorio nazionale ed internazionale, meeting e mostre fotografiche atti a favorire il
miglioramento delle attività culturali promosse. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,
l’Associazione potrà partecipare a eventi organizzati da associazioni analoghe, con divieto di svolgere
attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto
sociale, provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, abbigliamento
e altro materiale di interesse culturale, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, promuovere e
pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi, anche con
l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento e gadget pubblicitari di cui potrà effettuare il
commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera e svolgere qualsiasi altra attività, connessa
agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi
diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle
accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative


Art. 4. Durata
La durata dell’Associazione è fissata al trentuno di dicembre duemilacinquanta (31.12.2050)


Art. 5. Soci
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato
domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per
la quota sociale annuale.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni
adottate dagli Organi dell’Associazione.
I Soci dell’Associazione si dividono in:
-Socio Fondatore: sono le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione.
-Socio Ordinario: sono le persone che attivamente si impegnano per far si che gli scopi
dell’associazione vengano raggiunti.
-Socio Onorario: sono persone che si distinguono nell’ambito dell’aeronautica e che, pur non essendo
membri attivi, contribuiscono a conseguire gli scopi dell’associazione.
Fra gli aderenti all’Associazione, siano essi soci fondatori, ordinari o onorari, esiste parità di diritti e di
doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età, hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota sociale annuale è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo e non è trasmissibile.
Sono esentati dal pagamento della quota annuale i Soci Onorari.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 dicembre; dopo tale
data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati,
saranno considerati morosi.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni
ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al
buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso
all’Assemblea e la decisione è inappellabile.


Art. 6. Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare
direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli
organi sociali dell’associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
I Soci hanno il dovere:
- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio
direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al
versamento della quota.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo
perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di
esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato
all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci,
versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare,
potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per
sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali
versamenti.


Art. 7. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche
devono essere elettive oltre che gratuite.


Art. 8. L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di
convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all’associazione.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.
La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali
dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal
caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici
giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del
giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per
la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con
lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal
Libro dei soci.
La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal
destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione,
eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati
nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i
soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data
dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella province di
Pisa, Lucca o Pistoia.
L’assemblea ordinaria delibera:
- l’elezione del Consiglio direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei
soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta,
vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione e seconda con la presenza
di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e delibera sempre a maggioranza
assoluta.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.


Art. 9. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli
associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di
Consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono
prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno
un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) eleggere al proprio interno il Vice presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere;
f) deliberare le convocazioni dell’Assemblea.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del
Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione
alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del
Consiglio direttivo e devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e
trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.


Art. 10. Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, e
può procedere con l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal
Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.


Art. 11. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
a) quote sociali annuali dei soci;
b) eventuali quote supplementari dei soci;
c) eventuali contributi volontari dei soci;
d) eventuali contributi volontari dei terzi;
e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
f) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e
strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa.


Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 13. Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto
dalle leggi vigenti.


Art. 14. Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il
primo esercizio sociale inizia con il giorno di sottoscrizione dell’atto costitutivo ovvero il XX aprile 2016
terminerà il 31 dicembre 2016. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un
rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso
Consiglio direttivo, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti
ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea deve essere convocata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’assemblea e comunicata ai soci nelle modalità previste all’art. 8. Il
rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni
precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. L’avviso dovrà
contenere la data della prima e della seconda convocazione.
L’assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 8 dello
statuto sociale.


Art. 15. Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti a fini socio-culturali.


Art. 16. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni
vigenti in materia di associazioni.